I criteri per la determinazione del codice fiscale per le persone fisiche sono definiti dal D. M. del 23.12.1976.
I codici fiscali calcolati o generati, controllati o verificati da qualsiasi altro software diverso da quello del Ministero delle Finanze, seppure nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, sono da ritenersi PRESUNTI e quindi senza alcuna garanzia di validità ufficiale. Tali software non possono garantire che i codici calcolati o generati, controllati o verificati siano attribuibili, con certezza, alle persone indicate.
I Codici Fiscali vengono generati esclusivamente dal Sistema Informatico del Ministero delle Finanze, che ne assicura anche lunivocità.
Quando si verificano casi di omocodia il Ministero delle Finaze provvede a differenziare il Codice Fiscale per ciascuno dei casi.
Il Ministero delle Finanze può stabilire lunivocità di un Codice Fiscale in quanto possiede larchivio anagrafico completo dei contribuenti dellAnagrafe Tributaria e larchivio generale di tutti i codici fiscali emessi.
Pertanto, l'unico codice fiscale valido rimane solo quello attribuito dall'Anagrafe Tributaria. |